Decisione della Cassazione: multe da annullare se l’autovelox mobile non è segnalato.
Lo ha deciso la Cassazione: se l’autovelox mobile, tipo scout speed, non è segnalato le multe non si pagano. Per il codice della strada, infatti, qualsiasi autovelox deve essere segnalato in modo adeguato, per consentire agli automobilisti di adeguarsi, rallentando in caso di eccesso di velocità e guidando in sicurezza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, esprimendosi su fatti avvenuti a Reggio Emilia, dove un automobilista era stato sanzionato “poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era invece di 50 km/h”. Da lì era iniziato l’iter giudiziario. L’automobilista aveva impugnato la multa davanti al giudice di pace, che gli aveva dato ragione.
A quel punto l’Unione dei Comuni della Pianura reggiana aveva deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che “l’obbligo di segnalazione non si deve applicare ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli”. Ed ora è arrivata la sentenza: per la Cassazione sostiene anche gli “strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica”, tra i quali, appunto, anche lo scout speed, è in contrasto con l’articolo del Codice della strada che, invece, “contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative”.
Per segnalare il dispositivo è possibile installare sulle autovetture di messaggi luminosi contenenti l’iscrizione “controllo velocità”, oppure “rilevamento velocità”. Quindi, per la Cassazione era giusto annullare il verbale “per utilizzo del dispositivo di controllo speed scout, in assenza di preventiva segnalazione”.