Super Green pass obbligatorio al lavoro per gli over 50.
A partire dal15 febbraio, il Super Green pass, ovvero quello riservato a soli vaccinati o guariti dal virus, diventa obbligatorio sul posto di lavoro anche a Verona, per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato over 50. Compresi anche gli autonomi e i professionisti. Sarebbero all’incirca 200mila gli ultra cinquantenni non vaccinati in tutto il Veneto. Senza Green pass rafforzato il lavoratore non potrà quindi entrare in uffici, aziende e negozi, e potrebbe andare incontro a sospensione di ruolo e stipendio.
Per i dipendenti che si presenteranno sul posto di lavoro con la dose di richiamo fatta o con due dosi più guarigione saltano invece i limiti di scadenza del certificato verde. L’obbligo invece ha una precisa scadenza: il decreto ha deciso di mantenere la restrizione per tutti gli over 50 fino alla data del 15 giugno 2022.
Lavoratori senza Green pass.
Dal 15 febbraio il lavoratore che si presenterà all’ingresso del proprio luogo di lavoro senza Green pass rafforzato verrà mandato a casa. E la sua assenza notificata come ingiustificata. Il lavoratore ha comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro “fino a quando l’interessato non presenti la certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022”. Resta inteso comunque che “i giorni di assenza ingiustificata non verranno retribuiti in nessun modo”. Ma c’è anche una seconda possibilità: il lavoratore sprovvisto di Green pass “può essere adibito a mansioni anche diverse in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2″, e in questo caso senza decurtazione della retribuzione.
Le sanzioni previste.
È prevista una multa di 100 euro per tutti gli over 50 che alla data dell’1 febbraio non abbiano fatto nemmeno la prima dose di vaccino anti Covid. Sarà una cartella dell’Agenzia delle Entrate a recapitare la sanzione penale. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro per tutti i dipendenti che venissero colti sul luogo di lavoro senza Green pass rafforzato. Per i datori di lavoro che non controllano sono previste sanzioni tra 400 e mille euro.
Le esenzioni concesse.
“L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”, si legge nelle faq ministeriali dedicate.