Regali di Natale brutti, difettosi o indesiderati? Ecco cosa fare

Regali di Natale non graditi o rotti, cosa fare?

Natale è passato, e abbiamo aperto i regali che erano sotto l’albero. Qualche delusione? Non funzionanti o indesiderati? Oltre che riciclarli come regali per qualcun altro, o cercare di venderli nei mercatini delle occasioni (molto attivi online dopo le feste), si può rimediare cambiandoli o facendoseli riparare o avendo indietro i soldi. Aduc ci aiuta a capire come fare.

Non funzionante.

Se l’oggetto è guasto o non corrisponde a quanto descritto in confezione e/o pubblicità, vale la Garanzia legale a carico del venditore. Quest’ultimo deve riparare o sostituire il bene entro “tempi congrui”, da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni, il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Le spese di spedizione, sono a carico del venditore.

Oltre a questa c’è anche la Garanzia del produttore: contrattuale, applicabile rispetto a quanto riportato sui fogli allegati all’acquisto.

Indesiderato.

Si può esercitare il diritto di recesso:

1. Per gli acquisti in negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto.

2. Per gli acquisti in negozio virtuale o fuori dai locali commerciali si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. E’ consigliabile farlo con una lettera raccomandata a/r o pec, rispedendo il bene tramite assicurata. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.

Venditore o produttore non disponibile?

Sarà necessario intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata a/r di messa in mora o pec e fare una denuncia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace.

Venditore o produttore non italiano?

Se sono in un Paese dell’Unione Europea, è come se fosse in Italia: le regole sono uguali. In mancanza di disponibilità, dopo l’intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l’Italia), dovendo ricorrere al giudice, ci sono specifiche modalità (6), anche più semplici rispetto al ricorso al giudice italiano.

Se sono in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l’intimazione con raccomandata A/R (no pec, che vale solo per l’Italia), ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano è difficile ottenere giustizia.

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