Regali di Natale con qualche problema: ecco come fare.
Può capitare: i regali di Natale non sempre corrispondono alle nostre aspettative, oppure non funzionano, o per qualche motivo desideriamo cambiarli: che fare? L’Aduc, Associazione utenti e consumatori, prova a dare qualche consiglio utile. Consigli che specie in questo periodo potrebbero davvero toglierci dai guai. Infatti, “oltre che riciclarli come regali per qualcun altro, o cercare di venderli nei mercatini delle occasioni (molto attivi online dopo le feste) – suggerisce Aduc – si può rimediare cambiandoli o facendoseli riparare o avendo indietro i soldi”. Bene, ecco qualche esempio.
Regalo non funzionante.
Se l’oggetto è guasto o non corrisponde a quanto descritto in confezione e/o pubblicità, vale la Garanzia legale a carico del venditore. Il venditore deve riparare o sostituire il bene entro “tempi congrui”, da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni, il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. Le spese di spedizione, sono a carico del venditore. Non solo: oltre a questa c’è anche la garanzia del produttore: contrattuale, applicabile rispetto a quanto riportato sui fogli allegati all’acquisto.
Indesiderato.
Nel caso di regalo indesiderato, ecco quando si può esercitare il diritto di recesso:
1. Per gli acquisti in negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell’acquisto.
2. Per gli acquisti in negozio virtuale o fuori dai locali commerciali si può recedere entro 14 giorni dall’acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. E’ consigliabile farlo con una lettera raccomandata a/r o pec, rispedendo il bene tramite assicurata. Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.
Venditore o produttore non disponibile?
In questo caso sarà necessario intimare il dovuto tramite una lettera raccomandata a/r di messa in mora o pec e fare una denuncia all’Antitrust per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace.
Venditore o produttore non italiano?
Se sono in un Paese dell’Unione Europea, è come se fosse in Italia: le regole sono uguali. In mancanza di disponibilità, dopo l’intimazione con raccomandata a/r (no pec, che vale solo per l’Italia), dovendo ricorrere al giudice, ci sono specifiche modalità, anche più semplici rispetto al ricorso al giudice italiano.
Se sono in un Paese extra-Ue, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l’intimazione con raccomandata a/r (no pec, che vale solo per l’Italia), ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano, è difficile ottenere giustizia.